CIRCOLARE n. 2.2020

Oggetto: Circolare di aggiornamento n. 2/2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30.12.2019, n. 304, la L. n. 160/2019, “Legge di Bilancio 2020”, in vigore dal 01.01.2020. Si sintetizzano le principali disposizioni ivi contenute.

Pagamenti tracciabili per fruizione delle detrazioni fiscali (es. spese mediche, spese di istruzione, spese sportive, ecc.)

Ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

 Detrazione Irpef per oneri in base al reddito complessivo 

La detrazione Irpef per oneri spetta:

  1. a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. b) in misura ridotta proporzionalmente al crescere del reddito per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro;
  3. c) non spetta per contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore a 240.000 euro.

 

Aumento limite per detrazione spese veterinarie

Le spese veterinarie sono detraibili ai fini Irpef fino all’importo di euro 500,00 (anziché euro 387,34), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.

 

Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica

Sono prorogate al 31.12.2020:

– la detrazione al 50% per interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;

– la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M D.Lgs. 311/2006 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

– la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

 

Proroga detrazione per ristrutturazioni edilizie

È prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione al 50% su un importo massimo di € 96.000 per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, c. 1 D.L. 63/2013.

 

Proroga detrazione “bonus mobili”

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2019, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. lavori pubblici 1444/1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino anche interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.Mise 26.06.2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.Mise 11.03.2008. Sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Bonus bebè e bonus asili nido

Cambia il bonus bebè erogato per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Assegno rimodulato su tre fasce Isee.

 

Cedolare secca immobili commerciali

Non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti, stipulati dal 01.01.2020, relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

 

Fringe benefit per autoveicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti

Nuova regolazione del fringe benefit:

– per contratti stipulati fino al 30.06.2020 confermata la tassazione del 30%;

– per contratti stipulati dal 01.07.2020 percentuali variabili in relazione alla classe di inquinamento del veicolo e precisamente:

  • 25% con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60g/km di CO2;
  • 30% con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60g/km di CO2;
  • 40% per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160 g/km;
  • 50% per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 190 g/km.

 

Estromissione dei beni immobili imprese individuali

Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali delle imprese individuali. Agevolazione riconosciuta per beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019 e riguarda le estromissioni poste in essere dall’01.01.2020 al 31.05.2020. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva, pari all’8%, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2020 (60%) e il 30.06.2021 (40%).

 

Deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali 

Dal 2019 l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%.

 

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni 

Confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, posseduti a titolo di proprietà / usufrutto,

– terreni edificabili e agricoli posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa;

applicabile ai beni posseduti al 1.01.2020. La rivalutazione deve avvenire entro il 30.06.2020, mediante redazione, asseverazione della perizia di stima e versamento dell’imposta sostitutiva con un’aliquota pari all’11%.

 

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni 

Confermata, per i soggetti Ires, la riproposizione della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2019, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (in generale dal 2022), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

 

Regime forfetario 

Dal 2020, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:

  1. a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
  2. b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto.

Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.

È abrogata la norma “flat tax” che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

Ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020 (ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

– veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;

– beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

– fabbricati e costruzioni;

– beni ricompresi nei gruppi V – XVII – XVIII.

Misura del credito d’imposta spettante

  1. A) Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”:

– fino a € 2,5 milioni : credito d’imposta del 40%

– da € 2,5 milioni a € 10 milioni : : credito d’imposta 20%

  1. B) Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

  1. C) Altri beni

 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

– dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

– dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

 

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

Credito d’imposta investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione

È introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Attività e spese agevolabili

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

 

Rifinanziamento Sabatini-ter 

È riconosciuta un’integrazione alla spesa per il periodo 2020-2025 ai fini della proroga dell’agevolazione Sabatini-ter, che riconosce a favore delle micro e Pmi un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto, anche mediante contratto di leasing, di beni strumentali nuovi.

 

Proroga detrazione “bonus verde” (Decreto Milleproroghe)

Nel “Decreto 1000 proroghe” è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario.

 Circolare 2.2020